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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  7-11-2021
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Art. 21

Organi e statuto
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152))
;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152))
. Con lo statuto sono altresì disciplinate
((...))
le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti.