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DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. (12G0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 2012, n. 103 (in G.U. 20/07/2012, n. 168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto.
6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". Al comma 2 del medesimo articolo le parole: "l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.(5)
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 26 ottobre 2016, n. 198 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.