DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
 
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                              e bevande 
 
  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti ((dal comma
6 dell'articolo 71)) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.