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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di ((abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)), di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 (in G.U. 27/5/2011, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  21-7-2011
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Art. 5

Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari).
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 114 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
.
2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare" ed è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento";
e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai" e le parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte";
i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;
l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'articolo 26 è abrogato;
n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,", le parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia" e le parole: "costruzione, l'esercizio e la";
o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";
q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni", le parole: "da parte dei medesimi soggetti", le parole: "di cui alle autorizzazioni" e la parola: "medesime";
s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;
t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: "all'esercizio o".
4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare,".
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:
a) 'Agenzià: l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) 'Conferenza unificatà: la Conferenza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
c) 'AIEÀ: l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) 'AEN-OCSÈ: l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) 'Deposito nazionalè: il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.";
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.";
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:";
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed" e le parole: ", calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo";
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
h) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.";
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma 2";
l) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si applica quanto previsto dall'articolo 12.";
m) l'articolo 29 è abrogato;
n) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.";
o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," e le parole: "e campagne informative al pubblico".
6. Nel decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 114 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
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