DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di ((abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)), di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 (in G.U. 27/5/2011, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 21-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
(Abrogazione di disposizioni relative  alla  realizzazione  di  nuovi
                         impianti nucleari). 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 114 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
  2.  L'articolo  7  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
abrogato. 
  3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le
parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare"  ed  e'  soppresso  l'ultimo
periodo; 
    b) all'articolo 25,  comma  2,  lettera  c),  sono  soppresse  le
parole:  ",  con  oneri  a  carico  delle  imprese  coinvolte   nella
costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle  strutture,  alle
quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti
finali"; 
    c) all'articolo 25,  comma  2,  lettera  d),  sono  soppresse  le
parole:  "che  i  titolari  di  autorizzazioni  di  attivita'  devono
adottare"; 
    d)  all'articolo  25,  comma  2,  lettera  g),  le  parole:   "la
costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza  dei
rifiuti radioattivi o per lo smantellamento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "la  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti  radioattivi  o  lo
smantellamento"; 
    e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) e' abrogata; 
    f) all'articolo 25,  comma  2,  lettera  l),  sono  soppresse  le
parole: "gli oneri relativi ai" e le  parole:  "a  titolo  oneroso  a
carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere"; 
    g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) e' abrogata; 
    h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "o)  previsione  di  opportune  forme  di  informazione  per   le
popolazioni e in particolare per quelle coinvolte"; 
    i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) e' abrogata; 
    l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    m) l'articolo 26 e' abrogato; 
    n) all'articolo 29, comma  1,  sono  soppresse  le  parole:  "gli
impieghi  pacifici  dell'energia  nucleare,",  le  parole:  "sia   da
impianti  di  produzione  di   elettricita'   sia"   e   le   parole:
"costruzione, l'esercizio e la"; 
    o)  all'articolo  29,  comma  4,  sono   soppresse   le   parole:
"nell'ambito  di  priorita'  e  indirizzi  di   politica   energetica
nazionale e"; 
    p) all'articolo 29,  comma  5,  lettera  c),  sono  soppresse  le
parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,"; 
    q) all'articolo 29,  comma  5,  lettera  e),  sono  soppresse  le
parole: "del  progetto,  della  costruzione  e  dell'esercizio  degli
impianti nucleari, nonche' delle infrastrutture pertinenziali,"; 
    r) all'articolo 29,  comma  5,  lettera  g),  sono  soppresse  le
parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni", le parole: "da
parte dei medesimi soggetti", le parole: "di cui alle autorizzazioni"
e la parola: "medesime"; 
    s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) e' abrogata; 
    t) all'articolo 29,  comma  5,  lettera  i),  sono  soppresse  le
parole: "all'esercizio o". 
  4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia  da
fonte nucleare,". 
  5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 1. (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano: 
     a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco
Tecnologico comprensivo di un  Centro  di  studi  e  sperimentazione,
destinato  ad  accogliere  i  rifiuti  radioattivi   provenienti   da
attivita' pregresse di impianti nucleari e similari,  nel  territorio
nazionale; 
     b) le procedure autorizzative per la costruzione  e  l'esercizio
del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; 
     c) i benefici economici relativi alle attivita' di esercizio del
Deposito  nazionale,  da  corrispondere  in  favore   delle   persone
residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il  sito
e degli enti locali interessati."; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 2. (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di  cui  alla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce: 
     a)  'Agenzia':  l'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
     b) 'Conferenza unificata': la Conferenza prevista all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni; 
     c) 'AIEA': l'Agenzia internazionale per l'energia atomica  delle
Nazioni Unite, con sede a Vienna; 
     d) 'AEN-OCSE': l'Agenzia per l'energia nucleare  presso  l'OCSE,
con sede a Parigi; 
     e) 'Deposito nazionale': il deposito  nazionale  destinato  allo
smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti  radioattivi  a  bassa  e
media attivita', derivanti da attivita'  industriali,  di  ricerca  e
medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti  nucleari,  e
all'immagazzinamento, a  titolo  provvisorio  di  lunga  durata,  dei
rifiuti ad alta attivita' e del combustibile  irraggiato  provenienti
dalla pregressa gestione di impianti nucleari; 
     f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche
e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo
definitivo spegnimento o della cessazione definitiva  dell'esercizio,
nel  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  e  di  protezione   dei
lavoratori,   della   popolazione   e   dell'ambiente,   fino    allo
smantellamento finale o comunque  al  rilascio  del  sito  esente  da
vincoli di natura radiologica."; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 3. (Documento programmatico). - 1. Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dello  sviluppo
economico, che  puo'  avvalersi  dell'Agenzia,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono
stabiliti  gli  indirizzi  in  materia  di   gestione   dei   rifiuti
radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi."; 
    d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati; 
    e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"La Sogin S.p.A. e' il soggetto responsabile degli  impianti  a  fine
vita, del mantenimento  in  sicurezza  degli  stessi,  nonche'  della
realizzazione e dell'esercizio del Deposito  nazionale  e  del  Parco
Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento
e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:"; 
    f) all'articolo 26,  comma  1,  lettera  d),  sono  soppresse  le
parole: "riceve dagli operatori interessati al  trattamento  ed  allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita'
di cui all'articolo 27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e finanze, ed" e le parole: ",  calcolate  ai
sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo"; 
    g) all'articolo 26,  comma  1,  lettera  e),  sono  soppresse  le
parole: ", al fine di creare le condizioni  idonee  per  l'esecuzione
degli interventi e per la gestione degli impianti"; 
    h) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA
e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle  aree
potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del  Parco  Tecnologico,
proponendone contestualmente un ordine di  idoneita'  sulla  base  di
caratteristiche tecniche  e  socio-ambientali  delle  suddette  aree,
nonche' un  progetto  preliminare  per  la  realizzazione  del  Parco
stesso."; 
    i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole:  ",  comma
2"; 
    l) all'articolo 27, comma  10,  sono  soppresse  le  parole:  "Si
applica quanto previsto dall'articolo 12."; 
    m) l'articolo 29 e' abrogato; 
    n) all'articolo 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1.  Al  fine  di  massimizzare  le   ricadute   socioeconomiche,
occupazionali e culturali conseguenti alla  realizzazione  del  Parco
Tecnologico, e' riconosciuto al territorio  circostante  il  relativo
sito un contributo di natura  economica.  Il  contributo  di  cui  al
presente comma e' destinato per il 10 per cento alla provincia o alle
province nel cui territorio e' ubicato il sito, per il 55  per  cento
al comune o ai comuni nel cui territorio e' ubicato il sito e per  il
35  per  cento  ai  comuni  limitrofi,  intesi  come  quelli  il  cui
territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa
nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito."; 
    o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati; 
    q) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 35. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
     a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
     b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239."; 
    r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse  le  parole:
"della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell'esercizio  nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"  e
le parole: "e campagne informative al pubblico". 
  6. Nel decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati  gli
articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30,
31, 32, comma 1, lettera c). 
  7. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come
modificato dal comma 5  del  presente  articolo,  e'  adottato  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 114 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)).