DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
 
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di
          committenza nazionale e interventi per l'editoria 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite  nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la
disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma
34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le
acquisizioni di beni e servizi ((...)). 
  2. Allo scopo di agevolare il processo di  razionalizzazione  della
spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti  dall'articolo  4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi  di  Consip  S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile  2006,  n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi
rapporti. 
  3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle
aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del
costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete
distributiva. 
  3-bis. Per gli anni 2011, 2012  e  2013,  un  importo  pari  a  2,5
milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del  programma  3.5
"Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto
speciale" della missione  "Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e' destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delle
iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali di  cui  all'articolo  16  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38.