DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44 
 
             Disposizioni in materia di appalti pubblici 
 
  1. Al fine di garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro resta comunque disciplinata: 
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)); 
    b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 
    c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e  v),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi
contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti
gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge. 
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:
"gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
  b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
    "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.". 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).