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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
Testo in vigore dal:  29-1-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

((Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
scientifici residenti all'estero. Applicazione del
credito d'imposta per attività di ricerca in caso
di incarico da parte di committente estero ))
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica
((, a decorrere dal 1° gennaio 2009,))
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti
((. . .))
stipulati con imprese residenti o localizzate
((negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero))
in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, .
((
2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
))