DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 20-10-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 51 
          Comunicazioni e notificazioni per via telematica 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012,  N.  179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012,  N.  179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012,  N.  179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012,  N.  179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)). 
  5. All'articolo 16 del regio decreto legge  27  novembre  1933,  n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,  n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
      "Nell'albo e' indicato  l'indirizzo  elettronico  attribuito  a
ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo  7
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13
febbraio 2001, n. 123"; 
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla
data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso  sentiti
i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono  essere  comunicati
per  via  telematica,  a  cura  del  Consiglio,  al  Ministero  della
giustizia nelle forme previste  dalle  regole  tecnico-operative  per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".