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DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

note: Entrata in vigore del decretto: 4-8-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 03/10/2007, n.230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
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Testo in vigore dal:  8-8-2009
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Art. 6-bis

Fondo contro l'incidentalità notturna
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94))
.
((
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
))
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94))
.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.