DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 (in SO n.182, relativo alla G.U. 17/08/2007, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 29-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15-bis
    Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro
subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di
        deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati
                esclusivamente come beni strumentali

  1.  Al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
   1)  al  comma  1  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
   interessi  passivi  e  gli oneri assimilati di cui alla lettera g)
   sono  deducibili  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto tra
   l'ammontare  delle  voci  da  10  a  90  dell'attivo  dello  stato
   patrimoniale,   comprensivo   della   voce   190  del  passivo,  e
   l'ammontare   complessivo   delle  voci  dell'attivo  dello  stato
   patrimoniale,  con  esclusione  della  voce 130, comprensivo della
   voce  190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al
   netto del costo delle attivita' materiali e immateriali utilizzate
   in base a contratti di locazione finanziaria";
   2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
     "1-ter.  Nei  casi  di  cui  al comma 1-bis, la disposizione del
     secondo  periodo  del comma 1 si applica prendendo a riferimento
     le  voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo
     2424  del  codice  civile  corrispondenti  a quelle indicate nel
     predetto secondo periodo del comma 1";
   3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza
   l'applicazione  del  rapporto  di  deducibilita'  degli  interessi
   passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
b) all'articolo  11,  comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole:
   "esclusi  le  banche,  gli  altri  enti  finanziari, le imprese di
   assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".
  2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le  parole:  ",  subordinatamente all'autorizzazione delle competenti
autorita' europee," sono soppresse.
  3.  In  deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n.  212,  le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Le disposizioni di
cui  al  comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista
dal  comma  267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come  modificato  dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei
versamenti   in   acconto   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo
a  partire  dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  269  del citato
articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  4.  All'articolo  79,  comma  1, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla  lettera  a), dopo le parole: "dell'industria," sono inserite
   le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";
b) alla  lettera  c),  le parole: "del credito, assicurazione e" sono
   sostituite dalla seguente: "dei".
  5.  Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal
1° luglio 2007.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni
di  euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in
390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto  a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro
   per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
   mediante  corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti all'INPS a
   titolo   di   anticipazioni  di  bilancio  per  la  copertura  del
   fabbisogno  finanziario  complessivo  dell'ente, per effetto delle
   maggiori  entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui
   al comma 4;
b) quanto  a  186  milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di
   euro  a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori
   entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
   lettera a), numero 1);
c) quanto  a  101  milioni  di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di
   euro  a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori
   entrate  derivanti,  a  seguito  dell'autorizzazione accordata con
   decisione  n.  2007/441/CE  del  Consiglio,  del  18  giugno 2007,
   pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del
   27  giugno  2007,  dall'applicazione  della lettera c) del comma 1
   dell'articolo  19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica
   26  ottobre  1972,  n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma
   2-bis,  del  decreto-legge  15 settembre 2006, n. 258, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
d) quanto  a  17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante
   riduzione  lineare  dello  0,124  per  cento degli stanziamenti di
   parte   corrente   relativi  alle  autorizzazioni  di  spesa  come
   determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  51,  comma  4, lettera a), le parole: "50 per cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):
   1)  il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura del
   40  per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui
   alle   citate   lettere   dell'articolo   54  del  citato  decreto
   legislativo  n.  285  del  1992, ai ciclomotori e motocicli il cui
   utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).
   Tale  percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento  per  i veicoli
   utilizzati  dai  soggetti  esercenti  attivita'  di  agenzia  o di
   rappresentanza di commercio";
   2)  al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento"
   sono  sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per
   cento";
c) la  lettera  b-bis)  del  medesimo  comma  1  dell'articolo 164 e'
   sostituita dalla seguente:
   "b-bis)  nella  misura  del 90 per cento per i veicoli dati in uso
   promiscuo   ai   dipendenti  per  la  maggior  parte  del  periodo
   d'imposta".
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 7 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
  9.  Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la  percentuale  di  deducibilita'  del  40  per cento indicata dalle
disposizioni  di  cui  al  numero  1) della lettera b) del comma 7 e'
fissata  al  20  per  cento,  quella  del 40 per cento indicata dalle
disposizioni  di  cui  al  numero  2) della lettera b) del comma 7 e'
fissata  al  30  per  cento  e quella del 90 per cento indicata dalle
disposizioni  di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per
cento.  I  maggiori  importi  deducibili,  per  il  suddetto  periodo
d'imposta,  rispetto  a  quelli  dedotti  sulla base della disciplina
vigente  ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71,
del   decreto-legge   3   ottobre   2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati
in  deduzione  nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno
2007  e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o
unica rata di acconto relativa a tale periodo.
  10.  Ai  soli  fini  dei  versamenti  in  acconto delle imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi
al  periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso alla data del 3
ottobre  2006,  il  contribuente  puo'  continuare  ad  applicare  le
disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
  11.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di cui al
presente  articolo,  anche  ai  fini  dell'adozione dei provvedimenti
correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Gli eventuali decreti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  prima  dell'entrata  in vigore dei
provvedimenti  o  delle  misure  di  cui  al periodo precedente, sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
  12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione
dei  rimborsi  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre
2006,  n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2006,  n.  278, e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la
spesa  di  5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.  ((  Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili
sono  iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge
23   dicembre   2005,   n.   266,   rispettivamente,  per  provvedere
all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla
data  del  31  dicembre  2007,  il  cui  pagamento rientri, secondo i
criteri  di  contabilita'  nazionale,  tra  le  regolazioni debitorie
pregresse  e  il  cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  sulla base delle risultanze
emerse  a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5
febbraio  2008,  nonche'  per  essere  trasferite  alla  contabilita'
speciale  n.  1778  "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i
rimborsi   richiesti  da  piu'  di  dieci  anni,  per  la  successiva
erogazione ai contribuenti. )) (4)
  13.  Alla  copertura  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 12 si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  14.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 95)
che  "L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al comma 12 dell'articolo
15-bis  del  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2007, n. 127, e' ridotta di 2
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009."