DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n. 259

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-9-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2006, n. 281 (in G.U. 21/11/2006, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
  1. A titolo di riparazione puo' essere richiesta  all'autore  della
pubblicazione  degli  atti  o  dei  documenti  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 240  del  codice  di  procedura  penale,  al  direttore
responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma  di  denaro
determinata  in  ragione  di  cinquanta  centesimi  per  ogni   copia
stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entita'  del
bacino  di  utenza  ove  la  diffusione  sia   avvenuta   con   mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso,  l'entita'  della
riparazione non puo' essere inferiore a 10.000 euro. 
  2. L'azione puo' essere proposta da parte di coloro a cui  i  detti
atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine
di cinque anni dalla data della  pubblicazione.  Agli  effetti  della
prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati  con
quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del  codice  di  procedura
penale fa fede il verbale di cui al comma 6  dello  stesso  articolo.
((Si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.)) ((2)) 
  3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di  quanto  il  Garante
per la protezione dei dati personali possa  disporre  ove  accerti  o
inibisca l'illecita diffusione  di  dati  o  di  documenti,  anche  a
seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato. 
  4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti  di  cui  al  comma  1
anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto,
in sede di determinazione e liquidazione dello  stesso,  della  somma
corrisposta ai sensi del comma 1. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."