DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-12-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
      Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale 
 
  1.  All'articolo  74-quater  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e'  aggiunto,  in
fine, il seguente: "6-bis. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano  accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o   di
spettacolo ivi svolte.". 
  2. Nel terzo comma dell'articolo  54  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo  l'ultimo  periodo  e'
aggiunto il  seguente:  "Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto  beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni  imponibili
o l'inesattezza delle  indicazioni  di  cui  al  secondo  comma  sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni,  determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.". 
  3. Nel primo comma dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  alla  lettera  d),  dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi  ad
oggetto beni immobili ovvero la costituzione o  il  trasferimento  di
diritti reali di godimento sui medesimi beni,  la  prova  di  cui  al
precedente periodo s'intende  integrata  anche  se  l'infedelta'  dei
relativi ricavi viene desunta  sulla  base  del  valore  normale  dei
predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo  9,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 
  4. L'articolo  15  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  e'
abrogato. 
  5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano  anche  alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di  manodopera,  rese
nel settore edile da  soggetti  subappaltatori  nei  confronti  delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore  principale  o  di  un
altro subappaltatore.". 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle  prestazioni
effettuate successivamente alla data di autorizzazione  della  misura
ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE  del  Consiglio,
del 17 maggio 1977. 
  6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la  parola:
"quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto". 
  6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo
17, sesto comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita'  di  effettuare  la
compensazione infrannuale ai sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora  il  volume
di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno  precedente  sia
costituito  per  almeno  l'80  per  cento  da  prestazioni  rese   in
esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui  all'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  elevato  a
1.000.000 di euro. 
  7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  dopo  l'articolo
10-bis sono inseriti i seguenti: 
    "Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto,  dovuta  in  base
alla dichiarazione  annuale,  entro  il  termine  per  il  versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. 
    Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando  in  compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.". 
  8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma: 
      1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: 
        "8)  le  locazioni  e   gli   affitti,   relative   cessioni,
risoluzioni e proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole,  di  aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione  edificatoria,  e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per  le
loro caratteristiche non sono suscettibili di  diversa  utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti  dei  soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione; 
        8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data  di  ultimazione  della  costruzione  o
dell'intervento, dalle imprese  costruttrici  degli  stessi  o  dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457"; 
    2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente: 
      "8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni  di  fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: 
        a) quelle  effettuate,  entro  quattro  anni  dalla  data  di
ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle   imprese
costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi  hanno  eseguito,
anche  tramite  imprese   appaltatrici,   gli   interventi   di   cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457; 
        b) quelle effettuate nei  confronti  di  cessionari  soggetti
passivi  d'imposta  che  svolgono  in  via  esclusiva  o   prevalente
attivita' che conferiscono il diritto alla  detrazione  d'imposta  in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento; 
        c) quelle effettuate nei  confronti  di  cessionari  che  non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 
        d) quelle per le quali nel relativo  atto  il  cedente  abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"; 
    b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo  periodo,  le
parole "o la rivendita" sono soppresse; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; 
    d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui  al  numero
127-ter) e' soppressa. 
  9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
8 in relazione al mutato  regime  disposto  dall'articolo  10,  primo
comma,  numeri  8)  e  8-bis),  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non  si  effettua  la  rettifica
della detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo  19-bis2  del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai  fabbricati  diversi
da quelli strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali  trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno  eseguito,  anche  tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i  quali  il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della  costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i  beni  immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la  predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel primo atto stipulato successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  non  viene
esercitata l'opzione per la imposizione  prevista  dall'articolo  10,
primo comma, numeri 8) e 8-ter), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 5, comma 2,  le  parole:  "operazioni  esenti  ai
sensi dell'articolo 10, numeri  8),  8-bis)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo  10,
primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),"; 
    b) all'articolo 40, dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di  registro  le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero  8),
del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
633."; 
    c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1,  dopo  la
lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) quando hanno per  oggetto
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633:  1  per
cento". 
  10-bis. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale, di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a)  all'articolo  10,  comma  1,  dopo  le   parole:   "a   norma
dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche  se  relative  a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  8-ter),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
    b) dopo l'articolo 1  della  Tariffa  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che  importano  trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui  all'articolo  10,
primo  comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di  diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento". 
  10-ter. Per le volture catastali e le  trascrizioni  relative  alle
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo  10,  primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati  all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui siano parte fondi  immobiliari  chiusi  disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo
14-bis  della  legge  25  gennaio   1994,   n.   86,   e   successive
modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della
meta'. 
  10-ter.1.  Alle  cessioni,  effettuate   dalle   banche   e   dagli
intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
nel caso di esercizio, da parte  dell'utilizzatore,  dell'opzione  di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero  nel
caso di immobile riveniente da  contratti  di  locazione  finanziaria
risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. 
  10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per la locazione di fabbricati  si  applicano,  se  meno  favorevoli,
anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia
costituito, per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale  di
fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte  prima,  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive modificazioni, per i contratti di locazione o  di  affitto
assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione  una  apposita  dichiarazione,  nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto  beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto  n.  131  del  1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo  comma,
numero 8), del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006.  Con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  il   15
settembre 2006,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i  termini  degli
adempimenti e del versamento dell'imposta. 
  10-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2010, N. 220. 
  11. Al fine di contrastare gli  abusi  delle  disposizioni  fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per  i  trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti,  sono  individuati  i  veicoli
che, a prescindere dalla  categoria  di  omologazione,  risultano  da
adattamenti che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il  trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati  al
regime proprio degli autoveicoli di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
ai  fini  delle  imposte  dirette,  e  al  comma   1,   lettera   c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  12-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: 
    "5-bis.  Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente   nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di  societa'  ed
enti,  che  detengono   partecipazioni   di   controllo,   ai   sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei  soggetti  di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: 
      a)   sono   controllati,   anche   indirettamente,   ai   sensi
dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato; 
      b) sono amministrati da  un  consiglio  di  amministrazione,  o
altro organo equivalente  di  gestione,  composto  in  prevalenza  di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 
    5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo  di
cui al comma 5-bis, rileva  la  situazione  esistente  alla  data  di
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene  conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui  all'articolo  5,  comma
5.". 
  14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  15. All'articolo 30 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Agli effetti del presente articolo le societa' per  azioni,
in accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'  limitata,  in  nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi  se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle  rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli  straordinari,  risultanti  dal  conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi  che
risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2  per  cento  al
valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera  c),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche  se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore  dei
crediti;  b)  il  6  per  cento  al  valore  delle   immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati  nell'articolo  8-bis,
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  anche  in
locazione finanziaria; c) il 15  per  cento  al  valore  delle  altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del
primo periodo non si applicano: 1)  ai  soggetti  ai  quali,  per  la
particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di  costituirsi  sotto
forma di societa' di capitali; 2) ai  soggetti  che  si  trovano  nel
primo  periodo  di  imposta;  3)  alle  societa'  in  amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti  i  cui  titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani;  5)  alle  societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto;  6)  alle  societa'  con  un
numero di soci non inferiore a 100."; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3.  Fermo  l'ordinario  potere  di   accertamento,   ai   fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del  periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi
derivanti   dall'applicazione,   ai   valori   dei   beni   posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per  cento  sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;  c)  il  12
per cento sul valore complessivo delle altre  immobilizzazioni  anche
in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi  precedenti  possono
essere computate soltanto  in  diminuzione  della  parte  di  reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Per le societa' e gli enti non  operativi,  l'eccedenza  di
credito   risultante   dalla   dichiarazione   presentata   ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne'  puo'
costituire oggetto di compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o  di  cessione  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa'  o  l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini  dell'imposta
sul valore aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta  dalla
applicazione delle percentuali di cui  al  comma  1,  l'eccedenza  di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi."; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis.  In  presenza
di oggettive situazioni di carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile  il  conseguimento  dei  ricavi,  degli   incrementi   di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero  non  hanno  consentito  di  effettuare  le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di  cui
al  comma   4,   la   societa'   interessata   puo'   richiedere   la
disapplicazione delle  relative  disposizioni  antielusive  ai  sensi
dell'articolo 37-bis, comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.". 
  16. Le disposizioni del comma  15  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    "In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del  presente  comma  si  applicano
anche al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
ordinarie, che si sarebbe  generato  in  modo  autonomo  in  capo  ai
soggetti che partecipano alla fusione in  relazione  al  periodo  che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.". 
  18. Le disposizioni del comma 17 si applicano  alle  operazioni  di
scissione  e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle   societa'
partecipanti  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge.  Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente   alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  il
comma 121 e' inserito il seguente: "121-bis. Le agevolazioni  di  cui
al comma 121 spettano  a  condizione  che  il  costo  della  relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.". 
  20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  21. All'articolo 1 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 497: 
      1) dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:  "Le  parti
hanno comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il  corrispettivo
pattuito."; 
      2) nel secondo periodo, le parole:  "del  20  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento"; 
    b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  "Se
viene occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito,  le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si  applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al  cento  per  cento  della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata  in  base  al
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.". 
  22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti  hanno  l'obbligo  di  rendere  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto di  notorieta'  recante  l'indicazione  analitica
delle modalita' di  pagamento  del  corrispettivo.  Con  le  medesime
modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: 
    a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi  affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona  fisica,  o
la denominazione, la ragione sociale ed  i  dati  identificativi  del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,  ovvero
del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la  stessa
societa'; 
    b) il codice fiscale o la partita I.V.A.; 
    c) il numero di iscrizione al ruolo degli  agenti  di  affari  in
mediazione e della camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di riferimento per  il  titolare  ovvero  per  il  legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa'; 
    d) l'ammontare della spesa sostenuta  per  tale  attivita'  e  le
analitiche modalita' di pagamento della stessa. 
  22.1. In caso di assenza dell'iscrizione  al  ruolo  di  agenti  di
affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.  39,  e
successive  modificazioni,  il  notaio  e'  obbligato  ad  effettuare
specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate  di  competenza.  In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di  cui  al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a  10.000
euro e, ai fini dell'imposta di  registro,  i  beni  trasferiti  sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo  52,  comma
1, del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni. 
  22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserita la seguente: 
    "b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione  principale  per  un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'". 
  23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture  private  autenticate  a  decorrere  dal   secondo   giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  presente
decreto. 
  23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA  finanziati
mediante mutui  fondiari  o  finanziamenti  bancari,  ai  fini  delle
disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo  periodo,  il
valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare  del  mutuo  o
finanziamento erogato. 
  23-ter.  All'articolo  52  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente: 
    "5-bis. Le  disposizioni  dei  commi  4  e  5  non  si  applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma  497,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni". 
  24. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 53  e'  inserito  il  seguente:  "Art.  53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
possono essere esercitati anche ai  fini  dell'imposta  di  registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."; 
    b) all'articolo 74, dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis.  Per  le  violazioni  conseguenti  alle  richieste   di   cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 
  25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o  delle  societa'  dalla
stessa  partecipate  ai  sensi  dell'articolo   3,   comma   7,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  di  seguito
denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione
mediante ruolo  e  previa  autorizzazione  rilasciata  dai  direttori
generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo  7,  comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
605. 
  25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere
mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli
agenti  della  riscossione,  previa  autorizzazione   del   direttore
generale ed al fine di acquisire copia  di  tutta  la  documentazione
utile all'individua- zione dell'importo dei crediti di cui i debitori
morosi  sono  titolari  nei  confronti  di  soggetti  terzi,  possono
esercitare le facolta' ed i poteri previsti  dagli  articoli  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  26. Ai medesimi fini  previsti  dal  comma  25,  gli  agenti  della
riscossione  possono  altresi'  accedere  a  tutti  i  restanti  dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in  via  telematica,
ai soggetti pubblici o privati che  li  detengono,  con  facolta'  di
prendere visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti  i
predetti dati, nonche' di ottenere,  in  carta  libera,  le  relative
certificazioni. 
  26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26  l'Agenzia  delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli  agenti  della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati. 
  26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e  426-bis,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci   i
versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il  10
luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali,  calcolati  dalla
data di scadenza della rata a quella del pagamento. 
  26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi  426  e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  interpretano  nel
senso che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti  sulle
responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del
servizio nazionale della riscossione  o  dei  commissari  governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative: 
    a) ai provvedimenti sanzionatori e  di  diniego  del  diritto  al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30  giugno  2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o
giurisdizionale; 
    b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima  della
data del 1° gennaio 2005,  con  esclusione  degli  atti  redatti  dai
dipendenti  gia'  soggetti  alla  specifica   sorveglianza   di   cui
all'articolo  100,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
  26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
    "e-bis)  l'iscrizione  di   ipoteca   sugli   immobili   di   cui
all'articolo 77  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
    e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo  86
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni". 
  27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Le imprese, gli intermediari e tutti  gli  altri  operatori  del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti  di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a  qualsiasi  titolo
nei  confronti  dei  danneggiati,  comunicano   in   via   telematica
all'anagrafe tributaria, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice  fiscale  o
la partita IVA del beneficiario e dei  soggetti  le  cui  prestazioni
sono  state  valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma
liquidata. La presente disposizione si applica con  riferimento  alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I  dati  acquisiti  ai
sensi   del   presente   comma   sono   utilizzati   prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei  soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della  quantificazione
della somma liquidata. 
    Il contenuto,  le  modalita'  ed  i  termini  delle  trasmissioni
mediante  posta  elettronica  certificata,  nonche'   le   specifiche
tecniche del formato, sono definite con provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate.". 
  28. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)). 
  28-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)). 
  28-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)). 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  35. L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione  e
contrasto delle violazioni  tributarie  connesse  alla  dichiarazione
fraudolenta  del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi   che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto  legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con  le  modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati  e  dei  documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di  ogni  altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per  l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in  deposito  doganale  o  IVA  ed  il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta  di
informazioni e di documenti puo' essere  rivolta  dall'Agenzia  delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di  servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione,  alle  societa'  e  alle
persone fisiche esercenti le attivita' di  movimentazione,  deposito,
trasporto e rappresentanza in  dogana  delle  merci.  La  raccolta  e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma  e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza
agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di  cui  al
presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro  ad  un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure  di  sospensione  e  revoca
delle  autorizzazioni  e  delle  facolta'  concesse  agli   operatori
inadempienti. 
  35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale,  le
societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  copia   dei   contratti   di
acquisizione   delle   prestazioni   professionali    degli    atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni e  dei  contratti  di  sponsorizzazione  stipulati  dagli
atleti medesimi in relazione ai quali la  societa'  percepisce  somme
per  il  diritto   di   sfruttamento   dell'immagine.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  delegato  ad  acquisire  analoghe
informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per  le  operazioni
effettuate da societa' sportive professionistiche residenti in Italia
anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche. 
  35-ter.  E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e   alle
condizioni ivi previste,  l'agevolazione  tributaria  in  materia  di
recupero del patrimonio edilizio relativa  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006. 
  35-quater. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: 
    "121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre  2006
la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento  nei  limiti  di
48.000 euro per abitazione". 
  35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento  delle
somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore
dei  procuratori  legalmente  costituiti  esclusivamente   attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a  formulare  richiesta  di
pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura
territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica
certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del
titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il
recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal
ricevimento di tale comunicazione. (30) 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 4)  che  la
modifica disposta al presente articolo si applica  anche  ai  giudizi
pendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del  presente
decreto".