DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/08/2005, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
Testo in vigore dal: 23-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
         Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive;
                  bilanci delle societa' sportive;
            obbligo assicurativo per sportivi dilettanti

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n.  28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88,  le  parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2007".
  2.  Le  societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui
all'articolo  18-bis  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni,  ((devono  ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al
31  dicembre 2006)) l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del
valore   residuo   della  voce  di  bilancio  "oneri  pluriennali  da
ammortizzare"  iscritta  tra  le  componenti attive per effetto della
svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli
sportivi  professionisti.  Il  patrimonio deve essere diminuito delle
rettifiche  di  valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il
valore   di   questi   elementi   durante   il   periodo  della  loro
utilizzazione.  L'applicazione  di tali disposizioni non incide sulla
posizione fiscale delle societa' interessate.
  3.  Sono  abrogati  l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n.
91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  ((4.  Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni
sportive  dilettantistiche  e  gli  enti  di  promozione sportiva, da
emanare  a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006,
sono   stabilite   le   nuove  modalita'  tecniche  per  l'iscrizione
all'assicurazione  obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la
natura,  l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.
Nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  in materia di assicurazione
antinfortunistica,  le  federazioni e gli enti di promozione sportiva
potranno  scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare
le  relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia
di  assicurazione  obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali 17 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005".
  4-bis.  Dall'attuazione  del  presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))