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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/08/2005, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
Testo in vigore dal:  23-8-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive;
bilanci delle società sportive;
obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni,
((devono ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006))
l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare" iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.
((
4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.
Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005".
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))