DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279

Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2005, n. 5 (in G.U. 28/01/2005, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2006)
Testo in vigore dal: 29-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
              Salvaguardia del principio di coesistenza

  1.  Le  colture  di  cui  all'articolo  1  sono praticate senza che
l'esercizio  di  una di esse possa compromettere lo svolgimento delle
altre (( . . . )).
  2.  La  coesistenza  tra  le  colture  di  cui  all'articolo  1  e'
realizzata  in  modo  da  tutelarne le peculiarita' e le specificita'
produttive  e,  per quanto riguarda le caratteristiche delle relative
tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di (( commistione
tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.
  2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione
di  colture  transgeniche  avviene  senza  alcun  pregiudizio  per le
attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo
di  modificare  o  adeguare  le  normali  tecniche  di coltivazione e
allevamento.  E  fatta  salva  ogni  disposizione concernente le aree
protette. ))
  3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare (( agli
agricoltori,  agli  operatori  della  filiera ed )) ai consumatori la
reale possibilita' di scelta tra prodotti (( convenzionali, biologici
e  transgenici  ))  e,  pertanto,  le  coltivazioni transgeniche sono
praticate  all'interno  di  filiere di produzione separate rispetto a
quelle convenzionali e biologiche.