DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 70
                          Acquisto coattivo

  1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione  (( , qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al
diniego  dell'attestato  di  libera  circolazione,)) puo' proporre al
Ministero  l'acquisto  coattivo  ((  della  cosa  per  la quale )) e'
richiesto  l'attestato  di  libera  circolazione, dandone contestuale
comunicazione  alla  regione  e  all'interessato,  al  quale dichiara
altresi'  che  l'oggetto  gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento.  In  tal caso il termine per il rilascio dell'attestato
e' prorogato di sessanta giorni.
  2.  Il  Ministero  ha la facolta' di acquistare la cosa (( . . . ))
per  il  valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto
e'  notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta
giorni  dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del   provvedimento   di   acquisto,  l'interessato  puo'  rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
  3.  Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'
comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel
cui  territorio  si  trova  l'ufficio  di esportazione proponente. La
regione  ha facolta' di acquistare la cosa ((. . . )) nel rispetto di
quanto   stabilito   all'articolo  62,  commi  2  e  3.  Il  relativo
provvedimento   e'   notificato   all'interessato  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia.