DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 55
     Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

  1.  I  beni  culturali immobili appartenenti al demanio culturale e
non  rientranti  tra quelli elencati (( nell'articolo 54, comma 1, ))
non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
  (( 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
    a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
    b)  dal  programma  delle  misure  necessarie  ad  assicurare  la
conservazione del bene;
    c)  dall'indicazione  degli  obiettivi  di  valorizzazione che si
intendono  perseguire  con l'alienazione del bene e delle modalita' e
dei tempi previsti per il loro conseguimento;
    d)  dall'indicazione  della destinazione d'uso prevista, anche in
funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
    e)  dalle  modalita'  di  fruizione  pubblica  del bene, anche in
rapporto  con  la situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso.
  3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su parere del soprintendente,
sentita  la  regione  e,  per  suo  tramite,  gli altri enti pubblici
territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
    a)  detta  prescrizioni  e  condizioni  in  ordine alle misure di
conservazione programmate;
    b)  stabilisce  le  condizioni  di  fruizione  pubblica del bene,
tenuto   conto   della   situazione   conseguente   alle   precedenti
destinazioni d'uso;
    c)  si  pronuncia  sulla  congruita'  delle modalita' e dei tempi
previsti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di valorizzazione
indicati nella richiesta.
  3-bis.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata  qualora la
destinazione  d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio
alla  conservazione  e fruizione pubblica del bene o comunque risulti
non  compatibile  con  il  carattere  storico  e  artistico  del bene
medesimo.  Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione.
  3-ter.  Il  Ministero  ha  altresi'  facolta'  di concordare con il
soggetto  interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla
base  di  una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta   di   autorizzazione   ed  altre  possibili  modalita'  di
valorizzazione del bene.
  3-quater.  Qualora  l'alienazione  riguardi  immobili  utilizzati a
scopo  abitativo  o  commerciale,  la  richiesta di autorizzazione e'
corredata  dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),
e  l'autorizzazione  e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma
3, lettere a) e b).
  3-quinquies.    L'autorizzazione    ad    alienare    comporta   la
sdemanializzazione  del  bene  cui essa si riferisce. Tale bene resta
comunque  sottoposto  a  tutte  le  disposizioni  di tutela di cui al
presente titolo.
  3-sexies.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5. ))