stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. 2

Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2004, n. 63 (in G.U. 12/03/2004, n.60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-1-2011
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee, sancendo il mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la Repubblica italiana alle spese;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di uniformarsi a tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea e che si traducono, nella fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila euro;
Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti presso Istituzioni universitarie operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ex lettori di madre lingua straniera
1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.
((2))
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".