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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal:  11-11-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto che "il termine di cui all'articolo 16 del presente decreto-legge , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica"