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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 272

Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336 (in G.U. 28/11/2003, n.277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2003)
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Testo in vigore dal:  29-11-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed, in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, relativo al differimento dei termini per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, fissato al 31 dicembre 2003, al fine di evitare la concomitanza delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero con la conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge di modifica della disciplina dei medesimi e l'effettuazione di operazioni elettorali con modalità e procedure differenziate rispetto a quelle già applicate per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rinvio delle elezioni per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
((
1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004.
))
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.