DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 07/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 70 
        Indennita' di maternita' per le libere professioniste 
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1) 
 
  1. Alle libere professioniste, iscritte ad  un  ente  che  gestisce
forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella  D  allegata  al
presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita'  per
i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla
stessa. ((Nel  caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui  all'articolo  17,  comma  3,  l'indennita'  di   maternita'   e'
corrisposta anche per i periodi antecedenti  i  due  mesi  prima  del
parto.)) 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura  pari
all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito  professionale
percepito e  denunciato  ai  fini  fiscali  come  reddito  da  lavoro
autonomo dalla libera professionista nel secondo  anno  precedente  a
quello dell'evento. 
  3. In ogni caso l'indennita' di cui al  comma  1  non  puo'  essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella  misura
pari all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero  stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,   e
successive modificazioni, nella misura risultante, per  la  qualifica
di impiegato, dalla tabella A e dai successivi  decreti  ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo. 
  3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere  superiore  a
cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione  del  comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta  ad  approvazione
del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un  importo
massimo piu' elevato,  tenuto  conto  delle  capacita'  reddituali  e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente. 
  3-ter. L'indennita' di cui  al  comma  1  spetta  al  padre  libero
professionista per il periodo in  cui  sarebbe  spettata  alla  madre
libera professionista o per la parte residua, in caso di morte  o  di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre. 
                                                                  (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale con sentenza 11 - 14 ottobre 2005,  n.  385
(in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo  26  marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a  norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
prevedono  il  principio  che  al  padre  spetti  di   percepire   in
alternativa alla madre l'indennita' di maternita', attribuita solo  a
quest'ultima".