DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 03/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 69 
                          Congedo parentale 
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4) 
 
  1. Alle lavoratrici ((e ai lavoratori)) di cui  al  presente  Capo,
((genitori)) di bambini nati a  decorrere  dal  1  gennaio  2000,  e'
esteso il diritto  al  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32,
compresi  il   relativo   trattamento   economico   e   iltrattamento
previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo  di
tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. 
  1-bis. Le disposizioni del presente articolo  trovano  applicazione
anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.