DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 05/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 66. 
Indennita'  di  maternita'  per  le   lavoratrici   autonome   e   le
   imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1) 
 
  1. Alle lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette,  mezzadre  e
colone, artigiane ed esercenti  attivita'  commerciali  di  cui  alle
leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463,  e  22  luglio
1966, n.  613,  alle  imprenditrici  agricole  a  titolo  principale,
nonche' alle pescatrici autonome  della  piccola  pesca  marittima  e
delle acque interne, di' cui alla legge 13  marzo  1958,  n.  250,  e
successive modificazioni, e' corrisposta una  indennita'  giornaliera
per il periodo  di  gravidanza  e  per  quello  successivo  al  parto
calcolata ai sensi dell'articolo 68. 
  1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta  al  padre  lavoratore
autonomo,  per  il  periodo  in  cui  sarebbe  spettata  alla   madre
lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di  morte  o  di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre. (33) ((35)) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica si  applica  in
via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per  le  sole
giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo".