DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
                  Trattamento economico e normativo 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi  2  e  4,  e  7,
                              comma 5) 
 
  1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32,  fino
al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore  lavoratore
spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennita' pari al  30  per
cento della retribuzione ((, elevata, in alternativa tra i  genitori,
per la durata massima di un mese fino  al  sesto  anno  di  vita  del
bambino, alla  misura  dell'80  per  cento  della  retribuzione)).  I
genitori hanno altresi' diritto,  in  alternativa  tra  loro,  ad  un
ulteriore periodo di congedo della durata complessiva  di  tre  mesi,
per  i  quali  spetta  un'indennita'  pari  al  30  per  cento  della
retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore,  allo  stesso  spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un  periodo
massimo  di  nove  mesi.  Qualora  sia  stato  disposto,   ai   sensi
dell'articolo 337-quater del Codice civile,  l'affidamento  esclusivo
del figlio  ad  un  solo  genitore,  a  quest'ultimo  spetta  in  via
esclusiva anche la fruizione del  congedo  indennizzato  riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita'  e'  calcolata
secondo quanto previsto all'articolo 23. ((48)) 
  2. Per tutto  il  periodo  di  prolungamento  del  congedo  di  cui
all'articolo  33  e'  dovuta  alle  lavoratrici   e   ai   lavoratori
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. 
  3. Per i periodi  di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32
ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'  dovuta,  fino
al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30  per
cento della retribuzione, a condizione  che  il  reddito  individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del  trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti  in  materia  di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo. (33) (35) 
  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 2. 
  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di
servizio e non comportano riduzione  di  ferie,  riposi,  tredicesima
mensilita' o  gratifica  natalizia,  ad  eccezione  degli  emolumenti
accessori connessi all'effettiva presenza in servizio,  salvo  quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. 
  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche  si  applicano
in via sperimentale esclusivamente per il solo anno  2015  e  per  le
sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art.  26,  comma
1) che "In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i  periodi  di  congedo  parentale
previsto dall'articolo  32  del  medesimo  decreto  legislativo  sono
computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti  relativi
alla  maturazione  del   congedo   ordinario   e   alla   tredicesima
mensilita'". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 57,  comma  1)  che  "In  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 34 del  decreto  legislativo  26  marzo
2001, n. 151, i periodi di congedo parentale  previsto  dall'articolo
32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianita' di
servizio,  compresi  gli  effetti  relativi  alla  maturazione  della
licenza ordinaria e alla tredicesima mensilita'". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
359)  che  la  presente  modifica  "si  applica  con  riferimento  ai
lavoratori che terminano il periodo di congedo di  maternita'  o,  in
alternativa, di paternita' di cui rispettivamente al capo  III  e  al
capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001
successivamente al 31 dicembre 2022".