DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 27/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28. 
                ((Congedo di paternita' alternativo)) 
      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2) 
 
  1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la durata del congedo di  maternita'  o  per  la  parte  residua  che
sarebbe spettata alla lavoratrice,  in  caso  di  morte  o  di  grave
infermita' della madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in  caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre. 
  1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  si  applicano  anche
qualora  la   madre   sia   lavoratrice   autonoma   avente   diritto
all'indennita' di cui all'articolo 66. (33) (35) 
  1-ter.  L'indennita'  di  cui  all'articolo  66  spetta  al   padre
lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del
congedo di maternita' o per la parte  residua  che  sarebbe  spettata
alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermita'  della  madre
ovvero di abbandono, nonche' in caso  di  affidamento  esclusivo  del
bambino al padre. (33) (35) 
  2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui  ai
commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di  lavoro  la  certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi  necessari
all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1-ter, con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione  vigente.
(33) (35) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche  si  applicano
in via sperimentale esclusivamente per il solo anno  2015  e  per  le
sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo".