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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2013)
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  • Articoli
  • Nuove disposizioni sulla separazione dei processi
    e in materia di custodia cautelare
  • 1
  • orig.
  • 2
  • orig.
  • 3
  • 4
  • orig.
  • 5
  • Norme per la celebrazione dei processi
    per reati di particolare gravità
  • 6
  • orig.
  • Intrepretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del
    codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio
    abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo.
  • 7
  • orig.
  • 7 bis
  • 8
  • agg.1
  • orig.
  • Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
    preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
    all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
  • 9
  • orig.
  • Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura
    penale e dell'ordinamento penitenziario
  • 10
  • orig.
  • 11
  • Proroga e modifica delle disposizioni in materia di applicazione
    dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e di
    videoconferenze.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di
    controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti
    domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Norme sull'ord1namento giudiziario e sul personale ammin1strativo
  • 20
  • orig.
  • 21
  • 22
  • orig.
  • 23
  • 24
  • orig.
  • 24 bis
  • 24 ter
  • Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  21-1-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

((
1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti".
1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)".
2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)"
))
3.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 ))
.
4.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 ))
.
5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice
(( dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono ))
le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.".
6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.".
7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si è dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi".