PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 21 luglio 2000, n. 278

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.

Testo in vigore dal: 11-10-2000
                               Art. 2.
                 Congedi per gravi motivi familiari
  1.  La  lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro
pubblici  o  privati,  possono  richiedere, ai sensi dell'articolo 4,
comma  2,  della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per
gravi  motivi,  relativi  alla  situazione  personale,  della propria
famiglia  anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice
civile  anche  se  non conviventi, nonche' dei portatori di handicap,
parenti  o  affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per
gravi motivi si intendono:
    a)  le  necessita'  familiari  derivanti dal decesso di una delle
persone di cui al presente comma;
    b)  le  situazioni  che  comportano  un  impegno  particolare del
dipendente  o  della  propria  famiglia  nella cura o nell'assistenza
delle persone di cui al presente comma;
    c)  le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della
malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
    d)  le  situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma
ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
      1)  patologie  acute  o  croniche  che determinano temporanea o
permanente  riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse
le  affezioni  croniche  di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva,      dismetabolica,      post-traumatica,     neurologica,
neuromuscolare,  psichiatrica,  derivanti  da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
      2)   patologie  acute  o  croniche  che  richiedono  assistenza
continuativa   o   frequenti   monitoraggi  clinici,  ematochimici  e
strumentali;
      3)  patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario;
      4)  patologie  dell'infanzia  e  dell'eta'  evolutiva aventi le
caratteristiche  di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali
il  programma  terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento
dei genitori o del soggetto che esercita la potesta'.
  2.  Il  congedo  di cui al presente articolo puo' essere utilizzato
per  un  periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni
nell'arco  della  vita  lavorativa.  Il  datore di lavoro e' tenuto a
rilasciare  al  termine  del  rapporto  di  lavoro l'attestazione del
periodo  di  congedo  fruito  dalla  lavoratrice o dal lavoratore. Il
limite  dei  due  anni  si  computa  secondo il calendario comune; si
calcolano  i  giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di
congedo;  le  frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di
loro  e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni
corrisponde a trenta giorni.
  3.  I  contratti  collettivi  disciplinano  il  procedimento per la
richiesta  e  per  la  concessione,  anche parziale o dilazionata nel
tempo,  o  il  diniego  del  congedo  per  gravi e documentati motivi
familiari,  assicurando  il  contraddittorio  tra  il dipendente e il
datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
  4.  Fino  alla  definizione  del procedimento di cui al comma 3, il
datore  di  lavoro  e' tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del
congedo,  a  esprimersi  sulla  stessa  e  a  comunicarne  l'esito al
dipendente.  L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo  e determinato, la concessione parziale del congedo devono
essere  motivati  in  relazione alle condizioni previste dal presente
regolamento  e  alle  ragioni  organizzative  e  produttive  che  non
consentono   la   sostituzione   del  dipendente.  Su  richiesta  del
dipendente,  la  domanda deve essere riesaminata nei successivi venti
giorni.  Il  datore  di lavoro assicura l'uniformita' delle decisioni
avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e
produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
  5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti
di  lavoro  a  tempo  determinato  il  datore di lavoro puo' altresi'
negare  il congedo per incompatibilita' con la durata del rapporto in
relazione  al  periodo  di congedo richiesto, ovvero quando i congedi
gia'  concessi  hanno  superato  i tre giorni nel corso del rapporto;
puo',  inoltre,  negare  il  congedo  quando  il  rapporto  e'  stato
instaurato  in  ragione  della  sostituzione  di  altro dipendente in
congedo  ai  sensi  del  presente  articolo. Si applicano comunque le
disposizioni di cui al comma 6.
  6.  Il  congedo  di cui al presente articolo puo', altresi', essere
richiesto  per  il  decesso  di uno dei soggetti di cui al precedente
articolo  1,  comma  1,  per  il  quale  il  richiedente non abbia la
possibilita'  di  utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai
sensi  delle  medesime  disposizioni o di disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta e' riferita a
periodi  non superiori a tre giorni, il datore di lavoro e' tenuto ad
esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego
sulla   base   di   eccezionali  ragioni  organizzative,  nonche'  ad
assicurare  che  il  congedo venga fruito comunque entro i successivi
sette giorni.
  7.  Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del
congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel
posto  di  lavoro  anche  prima  del  termine  del  congedo,  dandone
preventiva  comunicazione  al  datore di lavoro. Qualora il datore di
lavoro  abbia  provveduto  alla  sostituzione della lavoratrice o del
lavoratore  in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  1,  secondo comma,
lettera  b),  della  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  e successive
modificazioni,    per    il    rientro   anticipato   e'   richiesto,
compatibilmente  con  l'ampiezza  del  periodo di congedo in corso di
fruizione,  un  preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro
puo'  comunque  consentire il rientro anticipato anche in presenza di
preventiva  fissazione della durata minima del congedo o di preavviso
inferiore a sette giorni.
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  2, della legge
          8 marzo 2000, n. 53, si veda in nota al titolo.
              -  Il  testo  dell'art.  433  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 433. - (Persone obbligate).
              All'obbligo  di  prestare  gli  alimenti  sono  tenuti,
          nell'ordine:
                1) il coniuge;
                2)  i  figli  legittimi  o  legittimati  o naturali o
          adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche
          naturali;
                3)  i  genitori  e,  in loro mancanza, gli ascendenti
          prossimi, anche naturali; gli adottanti;
                4) i generi e le nuore;
                5) il suocero e la suocera;
                6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
          precedenza dei germani sugli unilaterali.".
              -  Il  testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n.
          230   (Disciplina   del   contratto   di   lavoro  a  tempo
          determinato), e' il seguente:
              "Art.  1.  Il  contratto  di  lavoro  si reputa a tempo
          indeterminato,  salvo  le  eccezioni  appresso indicate. E'
          consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
          contratto:
                a) quando  cio'  sia  richiesto dalla speciale natura
          dell'attivita'    lavorativa    derivante   dal   carattere
          stagionale della medesima;
                b) quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire
          lavoratori  assenti  e per i quali sussiste il diritto alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a  termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
          la causa della sua sostituzione;
                c) quando  l'assunzione abbia luogo per la esecuzione
          di  un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel
          tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
                d) per   le   lavorazioni   a   fasi  successive  che
          richiedono  maestranze  diverse,  per  specializzazioni, da
          quelle  normalmente  impiegate  e  limitatamente  alle fasi
          complementari  od  integrative  per  le  quali  non  vi sia
          continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
                e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici
          spettacoli  ovvero  a  specifici  programmi  radiofonici  o
          televisivi;
                f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di
          trasporto   aereo   o   da   aziende  esercenti  i  servizi
          aeroportuali  ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
          operativi  di  terra  e  di  volo, di assistenza a bordo ai
          passeggeri  e  merci, per un periodo massimo complessivo di
          sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
          quattro  mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella
          percentuale  non  superiore  al  15 per cento dell'organico
          aziendale  che, al 1o gennaio dell'anno a cui le assunzioni
          si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi
          sopra  indicati.  Negli  aeroporti minori detta percentuale
          puo'  essere  aumentata  da parte delle aziende esercenti i
          servizi       aeroportuali,      previa      autorizzazione
          dell'ispettorato  del  lavoro, su istanza documentata delle
          aziende  stesse.  In ogni caso, le organizzazioni sindacali
          provinciali   di  categoria  ricevono  comunicazione  delle
          richieste  di assunzione da parte delle aziende di cui alla
          presente lettera.
              L'opposizione  del  termine  e' priva di effetto se non
          risulta da atto scritto.
              Copia  dell'atto  scritto  deve  essere  consegnata dal
          datore di lavoro al lavoratore.
              La  scrittura  non  e'  tuttavia  necessaria  quando la
          durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia
          superiore a dodici giorni lavorativi.
              L'elenco  delle  attivita'  di  cui  al  secondo comma,
          lettera  a),  del  presente  articolo sara' determinato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale, entro un
          anno  dalla  pubblicazione  della  presente legge. L'elenco
          suddetto  potra'  essere  successivamente modificato con le
          medesime  procedure.  In  attesa  dell'emanazione  di  tale
          provvedimento,  per la determinazione di dette attivita' si
          applica   il  decreto  ministeriale  11 dicembre  1939  che
          approva   l'elenco   delle   lavorazioni  che  si  compiono
          annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi".