DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9
                   Obblighi di versamento a carico
                 dei concessionari della riscossione

  1.  I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni
anno,  versano  il  33,6  per  cento  delle  somme riscosse nell'anno
precedente  per  effetto  delle  disposizioni  attuative della delega
legislativa  prevista  dal  comma  138 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre  1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi
autonomi  di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle
riscossioni  a  decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno successivo.
((19))
  2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la
ripartizione  tra  i  concessionari dell'acconto sulla base di quanto
riscosso  nell'anno  precedente  dai  servizi autonomi di cassa o dai
concessionari  nei  rispettivi  ambiti  territoriali, le modalita' di
versamento,  nonche'  ogni  altra disposizione attuativa del presente
articolo.
  3.  In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto
dal  presente  articolo,  si  applicano  le  disposizioni di cui agli
articoli  da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  4.  Per  il  triennio  1997-1999  l'acconto  di  cui  al comma 1 e'
determinato   con   il  decreto  di  cui  al  comma  2  in  modo  che
complessivamente  garantisca  maggiori  entrate per il bilancio dello
Stato  pari  a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500
miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.
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AGGIORNAMENTO (19)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito con modificazioni
dalla  L.  28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 36, comma
1)  che  " L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1,
del   decreto-legge   28   marzo   1997,   n.   79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, a decorrere
dall'anno 2007, e' soppresso."