DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 30-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
       Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro

  1.  Nei  confronti  dei soggetti pubblici e privati che non abbiano
ottemperato  alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che
comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato
rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56,
58,  60  e  61,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ((ovvero senza
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza,))  oltre alle
sanzioni  per  le  eventuali violazioni tributarie o contributive, si
applica  una  sanzione  pecuniaria  pari  al  doppio degli emolumenti
corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.
  2.  Dopo  il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
  "56-bis.  Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad
albi  e  l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui
al  comma  56.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni in materia di
requisiti  per  l'iscrizione  ad albi professionali e per l'esercizio
delle  relative  attivita'.  Ai  dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali  e  che  esercitino attivita' professionale non possono
essere  conferiti  incarichi  professionali  ((dalle  amministrazioni
pubbliche;  gli  stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio
in    controversie    nelle    quali    sia    parte   una   pubblica
amministrazione))".
  3.  Dopo  il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ((sono inseriti i seguenti)):
  "58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi
di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto
del  Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica,  ad indicare le attivita' che in ragione della interferenza
con   i  compiti  istituzionali,  sono  comunque  non  consentite  ai
dipendenti  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. ((I
dipendenti  degli  enti locali possono svolgere prestazioni per conto
di  altri  enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
di appartenenza")).
  (("58-ter.  Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di
lavoro  da  tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge
23  dicembre  1994,  n. 724, puo' essere arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unita'")).
  4.  I  dipendenti  che  trasformano  il rapporto di lavoro da tempo
pieno  a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo
pieno  alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonche' alle
successive   scadenze   previste   dai   contratti   collettivi.   La
trasformazione   del   rapporto   a  tempo  pieno  avviene  anche  in
sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.
  5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  adottano,  entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque
giorni  lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola
coincidente  con il sabato, e' stabilita da ciascuna amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con
regolamento  da  emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sono individuati gli uffici ed i servizi
delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessita' di
assicurare  prestazioni  continuative,  sono  esclusi dall'osservanza
delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli
enti  provvedono  ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei
rispettivi ordinamenti.