stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 479

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579 (in G.U. 15/11/1996, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-11-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Accelerazione delle procedure in tema di appalti
per edifici giudiziari
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti può essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia
((dopo aver acquisito almeno tre offerte))
.
((
2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte
))
3. L'appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.