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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 408

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/8/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1996, n. 515 (in G.U. 05/10/1996, n.234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 1

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purché affidati anteriormente al 1 giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia
((ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice"))
; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Cà Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.
3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992, nonché l'Autorità portuale di Venezia, sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.