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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1994, n. 507

Misure urgenti in materia di dighe.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. 21/10/1994, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal:  22-8-1994

Art. 12

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:
" 3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali.".