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DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1

Misure a garanzia del credito agrario.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135 (in G.U. 01/03/1994, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1994)
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Testo in vigore dal:  7-1-1994

Art. 2

1. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DIANA, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali

BARUCCI, Ministro del tesoro

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: CONSO