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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 322

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 466 (in G.U. 28/07/1994, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1994)
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Testo in vigore dal:  29-7-1994
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Art. 1

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a) , è autorizzata la spesa di
((lire 20.000 milioni))
per l'anno 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per
((lire 20.000 milioni))
, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (b) , che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.
((
2-bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a), che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento è stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (b) .
))
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.