DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 301

Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1994, n. 403 (in G.U. 25/06/1994, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1994)
Testo in vigore dal: 26-6-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  1. Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione
sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20  maggio
1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo  unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.  449,  e
agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 
  2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli  impegni
derivanti a suo carico  dalle  cessioni  di  premi  effettuate  dalle
imprese di assicurazione. 
  3. La CONSAP e' tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli
obblighi gia' assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti. 
  4. ((L'INA e' esonerato)) da ogni responsabilita', compresa  quella
solidale di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo,  del  codice
civile (c), per le obbligazioni della CONSAP,  subentrata  all'INA  a
tutti gli effetti negli obblighi e nei  diritti  di  cui  alle  leggi
richiamate dal comma 1. 
  5.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  responsabile  in  via  solidale
dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di
cui  al  comma  3.  ((Agli  eventuali  oneri  si  provvede   con   lo
stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi
alle garanzie prestate dallo Stato)). 
  6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni  di  cui
al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilita' nei
casi  di  azioni  o  pretese  esercitate  nei  confronti   ((dell'INA
stesso)). 
  7. Le  disposizioni  del  presente  articolo  sostituiscono  quelle
contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277 .