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DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 301

Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1994, n. 403 (in G.U. 25/06/1994, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1994)
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Testo in vigore dal:  26-6-1994
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Art. 2

1. Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.
3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.
4.
((L'INA è esonerato))
da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo, del codice civile (c), per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.
5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3.
((Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato))
.
6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti
((dell'INA stesso))
.
7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277 .