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DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 271

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/5/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 luglio 1994, n. 433 (in G.U. 06/07/1994, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/1994)
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Testo in vigore dal:  8-5-1994

Art. 3

1. All'articolo 45 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni".
2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni".
4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria".