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DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1993, n. 505

Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 gennaio 1994, n. 78 (in G.U. 02/02/1994, n.26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2001)
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Testo in vigore dal:  17-6-1996
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Art. 2

1. L'articolo 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari
((per operazioni di locazione finanzaiaria))
, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla "Ferrovie dello Stato S.p.a.", a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano
a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.