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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1993, n. 487

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71 (in G.U. 31/01/1994, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 2

Attività dell'ente
1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.
2.
((L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni))
con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:
a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare:
((1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica))
per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato.
Tali remunerazioni potranno essere riviste
((, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta))
;
b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.