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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  19-2-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


(Nuovi contributi in materia edilizia).
((
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.