stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (in G.U. 26/06/1993, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-6-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Sospensione cautelativa e scioglimento
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3,
((commi 1, lettera b), e 3,))
della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
((o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,))
e
((sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che l'attività di organizzazioni,))
associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto
((lo scioglimento dell'organizzazione, associazione))
, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.