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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  14-8-1992
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Art. 6

1.
((...))
le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima
((sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso))
.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 88.
3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.
4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.
5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunte le seguenti parole: "e controlli sul servizio di mensa".
7. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma:
"Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva".