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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367

Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto : 22/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 (in G.U. 20/01/1992, n.15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
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Art. 14

Copertura finanziaria
1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonché per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilità generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalità e procedimenti per l'attuazione della spesa.
((
1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023
))
2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 e a regime, si provvede:
a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:
cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;
cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;
cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;
cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;
cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;
b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.