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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/5/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197 (in G.U. 06/07/1991, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario).
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
2-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
((2))
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
((2))
4-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
6.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
8.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
9.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
10.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ))
.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che i commi 3 e 4 del presente articolo sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.