DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/5/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197 (in G.U. 06/07/1991, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2007)
Testo in vigore dal: 30-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                   Sanzioni, procedure, controlli 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  2. ((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)). 
  3. ((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)). 
  14. Nel primo comma dell'articolo 63  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   come   sostituito
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463,  le  parole:  "acquisiti  nei  confronti  dell'imputato
nell'esercizio  dei  poteri  e  facolta'  di  polizia  giudiziaria  e
valutaria" sono sostituite dalle seguenti:  acquisiti  nei  confronti
dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre  Forze
di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia  giudiziaria,  anche
al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis". 
  15. Nel terzo comma dell'articolo 33  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   come   sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463,  le  parole:  "acquisiti  nei  confronti  dell'imputato
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria  e  valutaria"  sono
sostituite dalle seguenti: "acquisiti  nei  confronti  dell'imputato,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle  altre  Forze  di  polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al  di  fuori
dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".