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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/10/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359 (in G.U. 03/12/1990, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal:  4-12-1990
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Art. 14

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 58 del codice di procedura penale.
2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359))
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4.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359))
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5.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359))
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