stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1990, n. 81

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/4/90.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 1990, n. 159 (in G.U. 22/06/1990, n.144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-6-1990
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, è ulteriormente prorogato
((fino al 31 dicembre 1990))
.