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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1989, n. 231

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/6/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1989, n. 286 (in G.U. 10/08/1989, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  11-8-1989
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Art. 7-ter

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1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990.
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