stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1988, n. 323

Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/08/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 ottobre 1988, n. 426 (in G.U. 07/10/1988, n.236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1994)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-10-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Riorganizzazione delle cattedre
1. A partire dall'anno scolastico 1989-90, per le scuole medie e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si dovrà procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre, ai fini della maggiore possibile utilizzazione dell'orario di servizio da parte dei docenti, per adeguarle più puntualmente all'orario obbligatorio di servizio del personale docente ed alle esigenze dei vari tipi di istituti e scuole, sulla base anche di un'organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi curricula.
Alla rideterminazione degli orari di cattedra si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 70 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme recate, in materia, dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988.
4. Con la medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni che prevedano espressamente la utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
((
4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto provvedere alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per il completamento dell'orario di insegnamento. Le relative modalità sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
))