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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 534

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.