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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal:  28-3-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.
2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire 3.370 miliardi.
L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 è valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. La cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche è autorizzata,
((su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane))
colpiti per un importo globale di lire 1000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta.
4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti.
5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ai
((100 milioni))
.
((Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987))
.
6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
((
6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione
))
7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è posto a carico dello Stato.