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DECRETO-LEGGE 22 aprile 1985, n. 144

Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 297 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
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Testo in vigore dal:  23-6-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((
1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti
))